Art. 40. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Dispositivo
Art. 40.
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Articoli correlati nel
Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione