Art. n°
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Art. 42. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e' tratto e la data di pubblicazione.

Dispositivo

Art. 42.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e' tratto e la data di pubblicazione.


Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresi' il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.



Ratio Legis


Spiegazione