Art. n°
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Art. 45. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Dispositivo

Art. 45.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.


Si presume produttore dell'opera cinematografica chi e' indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera e' registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.



Ratio Legis


Spiegazione