Art. 49. Diritto d'autore
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Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Dispositivo
Art. 49.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
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Spiegazione
