Art. n°
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Art. 49. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Dispositivo

Art. 49.

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.



Ratio Legis


Spiegazione