Art. 62. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
Dispositivo
Art. 62.
((1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.))
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Ratio Legis
Spiegazione
