Art. n°
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Art. 64. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII,

Dispositivo

Art. 64.

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorche' siano registrate opere tutelate, e' sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.



Ratio Legis


Spiegazione