Art. 93. Diritto d'autore
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorche' abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata, non possono essere pubblicati,
Dispositivo
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorche' abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano piu' e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorita' giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
E' rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto quando risulti da scritto.
Ratio Legis
Spiegazione