Art. n°
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Art. 92. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Dispositivo

Art. 92.

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19)).


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19)).


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19)).


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della Legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."



Ratio Legis


Spiegazione