Art. n°
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Art. 96. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dispositivo

Art. 96.

Il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.


Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.



Ratio Legis


Spiegazione