Art. 98. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione puo' dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore
Dispositivo
Art. 98.
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione puo' dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorche' figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
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Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione