Art. 116. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione e' conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Dispositivo
Art. 116.
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione e' conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione e' conferita all'(( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) )), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.
La stessa procedura e' seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
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Spiegazione