Art. n°
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Art. 117. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Dispositivo

Art. 117.

L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.


Non puo' pero' autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonche' l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.



Ratio Legis


Spiegazione