Art. 187. Diritto d'autore
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'a
Dispositivo
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per la prima volta.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sospesa."
Ratio Legis
Spiegazione