Art. n°
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Art. 189. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di oper

Dispositivo

Art. 189.

Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.


In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sospesa."



Ratio Legis


Spiegazione