Art. 198. Diritto d'autore
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare e' stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andra' in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto pre
Dispositivo
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare e' stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andra' in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalita' stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.(3)(4)((5))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Legge 21 maggio 1951, n. 391, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e
di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui
all'art. 198 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevata a lire
15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Legge 20 dicembre 1954, n. 1227, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da, devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con Legge 21 maggio 1951, n. 391, e' elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano, disposto con la Legge 7 aprile 1954, n. 100."
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AGGIORNAMENTO (5)
La Legge 16 aprile 1973, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227, e' elevata a lire 160 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al contributo in favore della casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano."
Ratio Legis
Spiegazione