Art. 203. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
Dispositivo
Art. 203.
Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finche' non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione e' regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
Articoli correlati nel
Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione