Art. 81-septies Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Limiti all'estensione della tutela
Dispositivo
Art. 81-septies
(( (Limiti all'estensione della tutela)
1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al
materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.))
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Spiegazione