Art. 81-octies Codice proprietà industriale
Licenza obbligatoria
Dispositivo
(( (Licenza obbligatoria)
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza
obbligatoria anche a favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo
dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione
biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le
procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare
del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla
dimostrazione, da parte del richiedente:
a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o della
privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;
b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un
progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.))
Ratio Legis
Spiegazione