Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 81-octies Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Licenza obbligatoria

Dispositivo

Art. 81-octies

(( (Licenza obbligatoria)


1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza


obbligatoria anche a favore:


a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo


dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;


b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione


biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.


2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le


procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.


3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare


del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.


4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla


dimostrazione, da parte del richiedente:


a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o della


privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;


b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un


progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.))



Ratio Legis


Spiegazione