Art. 86. Codice proprietà industriale
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Rinvio
Dispositivo
Art. 86.
Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,
oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilita', in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita'
le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
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Spiegazione