Art. n°
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Art. 82. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Oggetto del brevetto

Dispositivo

Art. 82.

Oggetto del brevetto


1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i


nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.


2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la


protezione delle singole parti.


3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai


modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.



Ratio Legis


Spiegazione