Art. 82. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Oggetto del brevetto
Dispositivo
Art. 82.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i
nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai
modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.
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