Art. 144-bis Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sequestro conservativo
Dispositivo
Art. 144-bis
(( (Sequestro conservativo) ))
((1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze
atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria puo' disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.))
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Spiegazione