Art. 146. Codice proprietà industriale
Interventi contro la pirateria
Dispositivo
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della
Ratio Legis
Spiegazione