Art. n°
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Art. 165. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Dichiarazione del costitutore

Dispositivo

Art. 165.

Dichiarazione del costitutore


1. Il costitutore dichiara che:


a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua


conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;


b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove


varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;


c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del


Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato a consentire l'esame della stessa;


d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di


protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;


e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato,


qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.



Ratio Legis


Spiegazione