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Art. 169. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rivendicazione di priorita'

Dispositivo

Art. 169.

Rivendicazione di priorita'


1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi


dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del diritto di proprieta' industriale e la data in cui il deposito e' avvenuto.


2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve


anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. ((Il documento di cessione del diritto di priorita' puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).))


3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in


date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1, e 2.


4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,


per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita' puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande separate e' applicabile l'articolo 161.


5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione


temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.


((5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata


presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorita', fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita' rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita', anziche' da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita' che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo' essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.


5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad


una precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita'.))


6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza


menzione della priorita', qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita', se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.


7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle


convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.


8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per


nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.



Ratio Legis


Spiegazione