Art. 225. Codice proprietà industriale
Diritti di concessione e di mantenimento
Dispositivo
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita'
produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda
di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con Legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
Ratio Legis
Spiegazione