Art. 227. Codice proprietà industriale
Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale
Dispositivo
(( (Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale)
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i
modelli di utilita' e i disegni e modelli, ove gia' maturati alla fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta'
vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il
pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei
validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230 sulla regolarizzazione.))
Ratio Legis
Spiegazione