Art. 15. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
Dispositivo
Art. 15.
(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).
L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.
La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione