Art. n°
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Art. 15. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

Dispositivo

Art. 15.

(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).


L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.


La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.



Ratio Legis


Spiegazione