Art. n°
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Art. 27. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Estinzione della persona giuridica.

Dispositivo

Art. 27.

(Estinzione della persona giuridica).


Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.


Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).



Ratio Legis


Spiegazione