Art. n°
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Art. 26. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione.

Dispositivo

Art. 26.

(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).


L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.



Ratio Legis


Spiegazione