Art. 416. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta'.
Dispositivo
Art. 416.
(Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta').
Il minore non emancipato puo' essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore eta'. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'eta' maggiore.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione