Art. n°
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Art. 417. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Istanza d'interdizione o d'inabilitazione.

Dispositivo

Art. 417.

(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).


L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.


Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.((223))


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AGGIORNAMENTO (223)


Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".



Ratio Legis


Spiegazione