Art. 425. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.
Dispositivo
Art. 425.
(Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato).
L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione