Art. 926. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Migrazione di colombi, conigli e pesci.
Dispositivo
Art. 926.
(Migrazione di colombi, conigli e pesci).
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione