Art. n°
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Art. 926. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Migrazione di colombi, conigli e pesci.

Dispositivo

Art. 926.

(Migrazione di colombi, conigli e pesci).


I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.


La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.



Ratio Legis


Spiegazione