Art. 927. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cose ritrovate.
Dispositivo
Art. 927.
(Cose ritrovate).
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta' del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione