Art. 930. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Premio dovuto al ritrovatore.
Dispositivo
Art. 930.
(Premio dovuto al ritrovatore).
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiu' e' solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e' fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione