Art. 959. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti dell'enfiteuta.
Dispositivo
Art. 959.
(Diritti dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione