Art. n°
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Art. 960. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi dell'enfiteuta.

Dispositivo

Art. 960.

(Obblighi dell'enfiteuta).


L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.


L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.



Ratio Legis


Spiegazione