Art. 974. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti dei creditori dell'enfiteuta.
Dispositivo
Art. 974.
(Diritti dei creditori dell'enfiteuta).
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non e' stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione