Art. 1223. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Risarcimento del danno.
Dispositivo
Art. 1223.
(Risarcimento del danno).
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione