Art. 1228. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' per fatto degli ausiliari.
Dispositivo
Art. 1228.
(Responsabilita' per fatto degli ausiliari).
Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione