Art. 1227. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Concorso del fatto colposo del creditore.
Dispositivo
Art. 1227.
(Concorso del fatto colposo del creditore).
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione