Art. n°
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Art. 1227. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Concorso del fatto colposo del creditore.

Dispositivo

Art. 1227.

(Concorso del fatto colposo del creditore).


Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.


Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.



Ratio Legis


Spiegazione