Art. 1285. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazione alternativa.
Dispositivo
Art. 1285.
(Obbligazione alternativa).
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione