Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1287. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Decadenza dalla facolta' di scelta.

Dispositivo

Art. 1287.

(Decadenza dalla facolta' di scelta).


Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.


Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.


Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.



Ratio Legis


Spiegazione