Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1290. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

Dispositivo

Art. 1290.

(Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni).


Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che e' divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo' domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.



Ratio Legis


Spiegazione