Art. n°
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Art. 1490. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Garanzia per i vizi della cosa venduta.

Dispositivo

Art. 1490.

(Garanzia per i vizi della cosa venduta).


Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.


Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.



Ratio Legis


Spiegazione