Art. 1494. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Risarcimento del danno.
Dispositivo
Art. 1494.
(Risarcimento del danno).
In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione