Art. 1496. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendita di animali.
Dispositivo
Art. 1496.
(Vendita di animali).
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione