Art. n°
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Art. 2150. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rappresentanza della famiglia colonica.

Dispositivo

Art. 2150.

(Rappresentanza della famiglia colonica).


Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.


Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.



Ratio Legis


Spiegazione