Art. 2150. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentanza della famiglia colonica.
Dispositivo
Art. 2150.
(Rappresentanza della famiglia colonica).
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione