Art. n°
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Art. 2157. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritto di preferenza del concedente.

Dispositivo

Art. 2157.

(Diritto di preferenza del concedente).


Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.



Ratio Legis


Spiegazione