Art. 2157. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritto di preferenza del concedente.
Dispositivo
Art. 2157.
(Diritto di preferenza del concedente).
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione