Art. n°
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Art. 2155. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Raccolta e divisione dei prodotti.

Dispositivo

Art. 2155.

(Raccolta e divisione dei prodotti).


Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.


I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.


Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.



Ratio Legis


Spiegazione