Art. 2155. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Raccolta e divisione dei prodotti.
Dispositivo
Art. 2155.
(Raccolta e divisione dei prodotti).
Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione